IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati); 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la  direttiva  98/41/CE
del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle  persone  a  bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti
degli Stati membri della Comunita', e  la  direttiva  2010/65/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativa  alle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da  porti  degli
Stati membri; 
  Vista la direttiva 98/41/CE del  Consiglio,  del  18  giugno  1998,
relativa alla registrazione delle  persone  a  bordo  delle  navi  da
passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati
membri della Comunita'; 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla  vita  privata  e
alle comunicazioni elettroniche); 
  Vista  la  direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  relativa  alle   formalita'   di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare; 
  Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della
professione di raccomandatario marittimo; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,  recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di  un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva  2009/21/CE  relativa  al  rispetto  degli
obblighi dello Stato di bandiera; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile  1989,
n. 147, concernente adesione alla  convenzione  internazionale  sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  13
ottobre  1999,  recante  recepimento  della  direttiva  98/41/CE  del
Consiglio del 18  giugno  1998,  relativa  alla  registrazione  delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
verso i porti degli Stati membri della  Comunita',  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251  del  25  ottobre
1999; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per  la
pubblica amministrazione e dell'istruzione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del
numero e delle informazioni delle  persone  a  bordo  delle  navi  da
passeggeri,  al  fine  di  migliorare  il  livello  di  sicurezza   e
accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri
dell'equipaggio a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che  effettuano
viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei  casi  di
emergenza, nonche' di garantire  una  gestione  piu'  efficace  delle
operazioni di ricerca e soccorso  e  delle  altre  conseguenze  degli
incidenti in mare. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 18 e l'Allegato A  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2018)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica  la  direttiva
          98/41/CE del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle
          persone a bordo delle navi  da  passeggeri  che  effettuano
          viaggi  da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della
          Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, relativa alle formalita' di  dichiarazione
          delle navi in arrivo e/o in partenza da porti  degli  Stati
          membri). - 1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione
          della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 15 novembre 2017, il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'art. 1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                a)   apportare   alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie  al
          coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle
          disposizioni incompatibili; 
                b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei
          sistemi di identificazione automatica (AIS)  e  della  rete
          AIS nazionale contenute nel decreto legislativo  19  agosto
          2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio e di informazione sul traffico navale; 
                c) abrogare il decreto del Ministro dei  trasporti  e
          della navigazione  13  ottobre  1999,  recante  recepimento
          della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno  1998,
          relativa alla registrazione delle  persone  a  bordo  delle
          navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
          degli  Stati  membri  della  Comunita',  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999; 
                d) prevedere misure  sanzionatorie  penali  efficaci,
          proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
          in materia di conteggio e di registrazione delle persone  a
          bordo delle navi da passeggeri  nonche'  di  formalita'  di
          dichiarazione delle navi in arrivo e in  partenza,  la  cui
          violazione   possa   compromettere   la   sicurezza   della
          navigazione; 
                e)  prevedere   sanzioni   amministrative   efficaci,
          proporzionate e dissuasive, consistenti  nel  pagamento  di
          una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni,
          diverse da quelle di cui alla lettera  d),  in  materia  di
          conteggio e di registrazione delle persone  a  bordo  delle
          navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
          degli  Stati  membri   dell'Unione   europea   nonche'   di
          formalita' di dichiarazione  delle  navi  in  arrivo  e  in
          partenza da porti degli Stati membri; 
                f) individuare nel capo del  compartimento  marittimo
          l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto  previsto
          dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  per  gli  illeciti  amministrativi  in   materia   di
          conteggio e di registrazione delle persone  a  bordo  delle
          navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
          degli  Stati  membri   dell'Unione   europea   nonche'   di
          formalita' di dichiarazione  delle  navi  in  arrivo  e  in
          partenza da porti degli Stati membri. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e  delle  finanze,  per  la  pubblica   amministrazione   e
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              «Allegato A 
              (Articolo 1, comma 1) 
              1)  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
              2)  direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
              3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
              4) direttiva (UE) 2017/1371 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
              5) direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
              6) direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
              7) direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
              8) direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              9) direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE  del  Consiglio
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2019); 
              10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
              11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
              12) direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
          dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
              13) direttiva  (UE)  2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
              14) direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
              15) direttiva (UE) 2018/645 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
              16) direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
              17) direttiva (UE) 2018/843 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
              18) direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
              19) direttiva (UE) 2018/849 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              20) direttiva (UE) 2018/850 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
              21) direttiva (UE) 2018/851 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              22) direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
              23) direttiva (UE) 2018/957 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
              24) direttiva (UE) 2018/958 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
              25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
              26) direttiva (UE) 2019/692 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza da porti degli Stati membri  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315. 
              - La direttiva 98/41/CE del Consiglio,  del  18  giugno
          1998, relativa alla registrazione  delle  persone  a  bordo
          delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
          porti degli Stati  membri  della  Comunita'  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 2 luglio 1998, n. L 188. Entrata  in  vigore
          il 22 luglio 1998. 
              - La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento  dei
          dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
          delle comunicazioni elettroniche (direttiva  relativa  alla
          vita  privata  e  alle   comunicazioni   elettroniche)   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. Entrata
          in vigore il 31 luglio 2002. 
              - La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
          dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza  da  porti
          degli Stati membri e che abroga la direttiva  2002/6/CE  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in  materia  di
          sicurezza della navigazione e di  salvaguardia  della  vita
          umana in mare) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          luglio 1962, n. 168. 
              - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della
          professione di  raccomandatario  marittimo)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in  mare)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, Supplemento ordinario. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita  del  Paese)  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre   2012,   n.   245,
          Supplemento ordinario. 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18 dicembre 2012, n. 294, Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45
          (Attuazione  della   direttiva   98/18/CE   relativa   alle
          disposizioni e alle norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  7  marzo  2000,  n.  55,   Supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
          degli obblighi dello Stato di bandiera) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   51
          (Attuazione della direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento dei dati personali  da  parte  delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del   Consiglio)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice  della  navigazione  marittima)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.  94,
          Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          aprile 1952, n. 94, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22   gennaio   1992,   n.   17,
          Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre 1994, n. 662  (Regolamento  di  attuazione  della
          legge 3 aprile 1989,  n.  147,  concernente  adesione  alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, adottata  ad  Amburgo  il  27  aprile  1979)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  1994,  n.
          281. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2014, n. 105.